Il Credito d'Imposta Transizione 5.0, introdotto dal DL 19/2024 e convertito con Legge 56/2024, rappresenta la principale agevolazione fiscale italiana per chi investe in macchinari 4.0 con contestuale risparmio energetico. Per le imprese alimentari che acquistano macchine confezionatrici automatiche — termoformatrici, tray sealer, linee integrate — può tradursi in un risparmio fiscale dal 35% al 45% sulla spesa, fino a 50 milioni di euro per anno. Questa guida spiega in dettaglio aliquote, requisiti, procedura GSE e come posizionarsi correttamente per accedere all'incentivo.
Cos'è il Credito d'Imposta Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 è un'evoluzione del precedente Piano Transizione 4.0. Se quest'ultimo agevolava qualsiasi investimento in beni 4.0 interconnessi, il 5.0 aggiunge un secondo requisito imprescindibile: il risparmio energetico misurabile, certificato e documentato. Il nome "5.0" deriva dall'approccio europeo Industria 5.0, che mette al centro sostenibilità, centralità umana e resilienza produttiva — oltre all'automazione.
In termini concreti: un'azienda alimentare che acquista una termoformatrice con controllo digitale e interconnessione aziendale (requisito 4.0) ottiene il credito solo se dimostra che il nuovo macchinario riduce i consumi energetici del processo produttivo di almeno il 3% rispetto alla situazione preesistente.
- Riferimento normativo: DL 2 marzo 2024, n. 19 (art. 38), conv. L. 29 aprile 2024, n. 56
- Periodo di investimento: 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025
- Spesa massima agevolabile: 50 milioni di euro per impresa per anno
- Ente gestore: GSE (Gestore dei Servizi Energetici)
- Modalità di fruizione: compensazione in F24 (in 3 quote annuali di pari importo)
Aliquote del Credito d'Imposta Transizione 5.0
Le aliquote variano in base a due variabili: l'entità del risparmio energetico raggiunto e la fascia di investimento. Lo schema è a scaglioni: le prime spese fino a 2,5 milioni sono agevolate con aliquote più elevate, le fasce successive con aliquote decrescenti.
Fascia 1 — Investimenti fino a 2.500.000 €: risparmio >3% sul processo o >1% sullo stabilimento = 35%; risparmio >6% sul processo o >2% sullo stabilimento = 40%; risparmio >10% sul processo o >3% sullo stabilimento = 45%.
Fascia 2 — Da 2.500.001 a 10.000.000 €: aliquote rispettivamente 15%, 20%, 25%.
Fascia 3 — Da 10.000.001 a 50.000.000 €: aliquote rispettivamente 5%, 10%, 15%.
Esempio pratico: un'azienda che investe 800.000 € in una linea confezionamento automatica con risparmio energetico del 7% sul processo ottiene: 800.000 × 40% = 320.000 € di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in 3 anni (circa 107.000 €/anno).
- Soglie risparmio energetico PROCESSO: 3–6%, 6–10%, >10%
- Soglie risparmio energetico STABILIMENTO: 1–2%, 2–3%, >3%
- Il risparmio si calcola rispetto all'anno precedente (baseline energetica certificata)
- Investimenti superiori a 50 mln €: non agevolabili con Transizione 5.0
Beni Ammissibili: Quali Macchine Confezionatrici Rientrano
I beni ammissibili sono i medesimi dell'allegato A della L. 232/2016 (beni materiali 4.0) e dell'allegato B (beni immateriali 4.0), con l'aggiunta dei beni finalizzati all'autoproduzione da fonti rinnovabili e dei moduli formativi. Per le macchine confezionatrici, rientrano nell'agevolazione tutte le macchine interconnesse e controllate dal sistema aziendale.
Una termoformatrice o un tray sealer rientra nell'allegato A se soddisfa i requisiti di interconnessione (scambio dati bidirezionale con il sistema gestionale) e i requisiti tecnici 4.0 (controllo per mezzo di CNC/PLC, integrazione in sistemi logistici automatizzati). La semplice automazione meccanica senza interconnessione non è sufficiente.
- Termoformatrici con PLC e supervisore SCADA: ammissibili
- Tray sealer automatici con interfaccia MES/ERP: ammissibili
- Linee integrate con sistemi di visione, pesatura e tracciabilità: ammissibili
- Campane sottovuoto manuali senza interconnessione: NON ammissibili
- Software MES/OEE (allegato B): ammissibili in abbinamento ai beni materiali
- Impianti fotovoltaici/energia rinnovabile in abbinamento: ammissibili
La Procedura GSE: Come Accedere all'Incentivo
La procedura Transizione 5.0 è gestita interamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite piattaforma digitale dedicata. A differenza del vecchio credito 4.0 — dove era sufficiente acquisire il bene e attestare l'interconnessione — il 5.0 richiede una procedura in più fasi con certificazioni specifiche.
Fase 1 — Pre-notifica: prima di effettuare l'investimento, l'impresa trasmette al GSE una comunicazione preventiva con la descrizione del progetto di innovazione, i beni che intende acquistare e la stima del risparmio energetico previsto. La pre-notifica non è vincolante ma è necessaria per "prenotare" la quota di incentivo disponibile.
Fase 2 — Certificazione ex ante: un valutatore indipendente (professionista abilitato o ESCo certificata) redige una perizia tecnica che descrive la baseline energetica di riferimento e il risparmio atteso dall'investimento. Questo documento va allegato alla comunicazione GSE.
Fase 3 — Investimento e interconnessione: l'azienda acquista e installa i macchinari, realizza l'interconnessione con il sistema aziendale e, se previsti, gli interventi di autoproduzione energetica e formazione.
Fase 4 — Certificazione ex post: completato l'investimento, il valutatore indipendente certifica il risparmio energetico effettivamente conseguito. Se il risparmio reale è inferiore a quello stimato, l'aliquota si riduce proporzionalmente o l'incentivo decade.
Fase 5 — Comunicazione di completamento al GSE e richiesta del credito: l'impresa trasmette la comunicazione finale corredata dalla certificazione contabile del revisore (o del professionista abilitato) e dalla certificazione energetica ex post.
- Pre-notifica: consigliata prima di qualsiasi ordine
- Certificatore energetico: ingegnere, perito industriale o ESCo certificata
- Certificazione contabile: revisore legale o professionista abilitato
- Fruizione: compensazione F24 in 3 anni (non rimborsabile)
- Non cedibile: il credito non può essere ceduto a terzi
Cumulabilità con Altri Incentivi
Il Credito d'Imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il Credito d'Imposta Transizione 4.0 (ormai in esaurimento per i beni 2023) sullo stesso bene. È invece cumulabile con la Nuova Sabatini (che è un contributo in conto interessi, non un credito d'imposta) e con altri incentivi europei o regionali, a condizione che il cumulo non superi il costo complessivo del bene.
Importante: le spese per i beni materiali agevolati con Transizione 5.0 non possono contemporaneamente beneficiare del Credito d'Imposta Ricerca & Sviluppo.
- Cumulabile con Nuova Sabatini: SÌ (contributo + credito su stesso bene)
- Cumulabile con fondi regionali/europei: SÌ, nei limiti del costo del bene
- Cumulabile con credito R&S sullo stesso bene: NO
- Cumulabile con credito Transizione 4.0 sullo stesso bene: NO
Errori da Evitare e Consigli Pratici
L'errore più comune è acquistare il macchinario prima di effettuare la pre-notifica GSE e la certificazione energetica ex ante. In questo caso, pur avendo tutti gli altri requisiti, il credito non è riconosciuto. Un secondo errore frequente è sottovalutare la complessità della certificazione energetica: la baseline di riferimento va documentata con consumi misurati (non stimati) dell'anno precedente.
- FARE PRIMA: pre-notifica GSE e certificazione ex ante
- NON fare retroattivamente: l'acquisto precedente alla pre-notifica non è agevolabile
- Documentare la baseline: bollette energetiche, contatori dedicati, misurazioni del processo
- Scegliere macchinari già qualificati 4.0 dal fornitore (documentazione tecnica inclusa)
- Verificare la disponibilità di fondi residui sul portale GSE prima di procedere
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